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The Statute

The present Statute, in the original draft which included twenty articles, was compiled with the advice of Avv. Ruggero Papino and Dr. Massimo Galli; approved by the Founding Members' Assembly of  March 25th, 1973 , was updated with the changes approved by the Shareholders' Meetings of 11th January 1980, of 19 November 1982, of 19th February 1983, of 24th and 25th May 1986, of 9th January 1989, of 26th April 1991, of 21st March 1995 and March 1996. Legislative decree No. 460 of December 4th, 1997 made a total rewriting indispensable, which was carried out by the Assembly on February 18th, 1999.  The assembly of 21st March 2003 provided for a further revision.

Titolo I /

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo della Pesca e della Nautica ”Emilio Mugnai”,
in breve A.S.D. Circolo della Pesca e della Nautica “Emilio Mugnai” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente riconosciuta dalla Regione Toscana, con sede in Viale Italia, 104 Livorno.
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
3. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono rosso e verde. L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un guidone triangolare con fondo verde ed una croce rossa, riportante nei quadranti le lettere CPNA in bianco.

Art. 3 - Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pesca sportiva e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Potrà conseguire tutti quegli accordi atti a garantire la propria economia e funzionalità e, in particolare, quelli necessari a conseguire la concessione demaniale degli spazi acquei e terrestri del Porticciolo di Ardenza.
7. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
a) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
c) la vendita di articoli sportivi;
d) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
8. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
9. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
10. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
11. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II /

Della vita associativa

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta
elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. L’assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b)  il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
4. Il consiglio direttivo può nominare soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione stessa. I soci onorari sono nominati a vita, ed hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri, ma non pagano alcuna quota.
Art. 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo e comunicata all'interessato.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione, fatto salvo il pagamento di eventuali morosità.

Titolo III /

Degli organi associativi

Art. 8 - Organi sociali
1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti;
e) il collegio dei probiviri.
Art. 9 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
3. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo;

c) su iniziativa dei probiviri o dei revisori dei conti.
4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto, e sono validi i voti espressi con tale modalità.
6. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
7. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
8. L’assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
9. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
10. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
11. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
12. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. Laddove l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
15. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
16. L’assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
19. Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea può nominare presidente onorario dell’Associazione chi si sia distinto per particolarissimi meriti nei confronti dell’Associazione stessa. Il presidente onorario è nominato a vita, partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo, ma decade immediatamente qualora accetti l’elezione ad una qualsiasi altra carica sociale. Ovviamente, non paga alcuna quota.
Art. 10 - Partecipazione all’assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e non è ammessa alcuna delega (vedi voto on line mediante connessione remota).
Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti degli organi di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni degli altri organi dell’Associazione, con le modalità del seguente art. 22 bis;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
e) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13 - Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.

Art. 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È in ogni caso necessario che:
a) comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
b) vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
g) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall’assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente ed uno o più vicepresidenti.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere con maggiore anzianità sociale, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Art. 17 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del presidente e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiede la convocazione.

Art. 18 - Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemble straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli ai sensi dell’art. 22 bis;
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Art. 20 - Il vicepresidente

1. Il o i vicepresidente/i viene/vengono eletto/eletti nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza, e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Si osserverà l’ordine di precedenza stabilito dal presidente.

Art. 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario - tesoriere, per decisione del c.d. possono essere conferite anche a persona estranea al consiglio stesso.
2. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito da uno dei vicepresidenti.
3. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
4. Al segretario spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
5. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
6. Al segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 - Organi di revisione

1. L’organo di revisione viene eletto dall’assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto ed alle assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Art. 22 bis - Probiviri

1. Il collegio dei probiviri esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del consiglio direttivo, esprimendo il proprio parere in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.
Se i probiviri riterranno valida la decisione del consiglio, il ricorso si intende definitivamente respinto.
In caso invece di disaccordo fra consiglio e probiviri (o eventualmente fra altri organi dell’associazione) decide l’assemblea, organo sovrano, che può dichiarare decaduto qualsiasi altro organo.

Titolo IV /

Patrimonio e scritture contabili

Art. 23 - Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.

Art. 24 - Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Titolo V /

Dei lavoratori e volontari

Art. 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, con le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Titolo VI /

Disposizioni finali

Art. 27 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori;
f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è affiliata.
2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art. 28 - Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 29 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente statuto.
2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.
Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge.

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